Dal 1° ottobre 2024 è obbligatoria la “patente a punti” o "patente a crediti" per chi opera in cantieri temporanei o mobili nell’edilizia. Si tratta di una patente digitale, ottenibile tramite il portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) con accesso via SPID o Carta d’Identità Elettronica. La richiesta deve essere inoltrata dal lavoratore autonomo, dal rappresentante legale dell’impresa o da un delegato.

Per ottenere la patente, è necessario rispettare alcuni requisiti essenziali: iscrizione alla Camera di Commercio, formazione sulla sicurezza sul lavoro, possesso di un DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) valido e, se richiesto, predisposizione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).

In alcuni casi, sono obbligatori anche il DURF (Documento Unico di Regolarità Fiscale) e la nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP). Gli artigiani senza dipendenti beneficiano di semplificazioni come l’esonero dalla nomina dell'RSPP e dall'elaborazione del DVR.

I REQUISITI PER OTTENERE LA PATENTE

Per ottenere la patente a punti, obbligatoria per lavorare in cantieri edili e di ingegneria civile, è necessario rispettare specifici requisiti.

L'impresa deve essere iscritta alla Camera di Commercio, completare la formazione obbligatoria prevista dal D.Lgs. n. 81/2008 per la sicurezza sul lavoro e possedere un DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) valido. Inoltre, in alcuni casi, è richiesta la redazione del DVR (Documento di Valutazione dei Rischi), che attesta l'analisi dei rischi relativi all'attività svolta.

Tra i requisiti figura inoltre il possesso del DURF (Documento Unico di Regolarità Fiscale) in conformità all’art. 17-bis, commi 5 e 6, del D.Lgs. n. 241/97, obbligatorio per appalti o subappalti che superano i 200.000 euro annui e comportano un impiego prevalente di manodopera, salvo alcune esenzioni previste dalla legge. Inoltre, dove richiesto, è necessaria la nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) per garantire la sicurezza sul lavoro.

QUALI SEMPLIFICAZIONI PER GLI ARTIGIANI SENZA DIPENDENTI?

Per i lavoratori autonomi, artigiani e professionisti senza dipendenti, sono previste semplificazioni sugli obblighi di sicurezza sul lavoro. Come indicato nella Circolare INL n. 4/2024, questi soggetti non devono redigere il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), nominare un Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) né formarsi come addetti alle emergenze (antincendio e primo soccorso).

Tuttavia, permangono obblighi formativi per chi opera in ambienti pericolosi o con attrezzature specifiche.

COSA DEVONO FARE GLI ARTIGIANI CHE LAVORANO IN AMBIENTI PERICOLOSI O CON ATTREZZATURE PARTICOLARI?

La normativa impone una formazione specifica e periodicamente aggiornata per chi opera in situazioni a rischio o con attrezzature particolari, come escavatori, trattori e carrelli elevatori, secondo l’Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012. Rientrano in questi obblighi anche coloro che allestiscono ponteggi, usano dispositivi di protezione di terza categoria, come salvavita, e lavorano in altezza (oltre due metri dal suolo).

Inoltre, chi accede a spazi confinati o potenzialmente inquinati deve seguire corsi dedicati per affrontare i rischi di tali ambienti. Anche gli operatori della segnaletica stradale, esposti al traffico veicolare, necessitano di formazione specifica.

Per i lavori elettrici, la normativa CEI 11-27 prevede qualifiche obbligatorie (PES, PAV, PEI) per gli addetti, che devono essere formati in modo adeguato per operare in sicurezza e ridurre i rischi di incidenti elettrici.

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dott. Mario Clericuzio - Dottore Commercialista e Revisore Legale