Presto le imprese ed i professionisti dovranno fare i conti con il nuovo concordato preventivo biennale. Questo strumento è rivolto alle piccole e medie imprese, nonché ai liberi professionisti, che generano reddito di impresa o derivante dall'esercizio di arti e professioni all'interno del territorio italiano.

A partire dal periodo d'imposta 2024, successivo all'anno in corso al 31 dicembre 2023, questi soggetti avranno la possibilità di accedere a una procedura di concordato preventivo. L'obiettivo principale è quello di razionalizzare gli obblighi dichiarativi, fornendo nel contempo un percorso facilitato per il risanamento delle situazioni debitorie, contribuendo così alla stabilità e alla crescita sostenibile delle realtà imprenditoriali e professionali coinvolte.

IL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE DOPO LE NOVITA' DEL D.Lgs. 12 febbraio 2024, n. 13

Il Decreto Legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, relativo all'accertamento fiscale e al concordato preventivo biennale, è stato ufficializzato sul numero 43 della Gazzetta Ufficiale del 21 febbraio 2024. All'interno del Titolo II del suddetto Decreto, che tratta il concordato preventivo biennale, si evidenziano alcuni punti chiave:

  • La possibilità di ricorrere al concordato preventivo biennale è estesa sia ai contribuenti ISA, indipendentemente dal punteggio ISA ottenuto, sia ai soggetti che operano secondo il regime forfetario;
  • Per questi ultimi, l'adesione al concordato è prevista come misura sperimentale limitata all'anno 2024;
  • Nel primo anno di applicazione del concordato, ovvero il 2024, il primo acconto delle imposte sui redditi sarà determinato secondo le regole abituali e non considererà il "reddito concordato". Il secondo acconto del 2024, invece, sarà adeguato in base al "reddito concordato";
  • La proposta di concordato deve essere accettata entro i termini per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi per l'anno fiscale 2023 (Mod. REDDITI 2024), fissati al 15 ottobre 2024 sia per i soggetti IRPEF che per i soggetti IRES, quest'ultimi entro il quindicesimo giorno del decimo mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta, corrispondente al 15 ottobre 2024 per coloro il cui periodo d'imposta si allinea all'anno solare.
IL CONCORDATO PER I SOGGETTI "ISA"

L'articolo 10 del Decreto Legislativo n. 13/2024 ha introdotto importanti novità per i contribuenti che applicano gli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA), modificando i criteri di accesso al concordato preventivo biennale. A differenza delle disposizioni preliminari, non è più richiesto ai soggetti ISA di ottenere un punteggio minimo di 8 per accedere alla procedura. Questa modifica elimina un ostacolo precedentemente previsto, facilitando l'accesso ai benefici premiali ISA delineati nell'art. 9-bis, comma 11, del Decreto Legge n. 50/2017, indipendentemente dal punteggio di affidabilità fiscale raggiunto.

I contribuenti che adottano gli ISA e che, per il periodo d'imposta immediatamente antecedente a quello di riferimento della proposta di concordato, non presentano debiti tributari gestiti dall'Agenzia delle Entrate o contributi previdenziali definitivamente accertati per un importo totale (inclusi interessi e sanzioni) pari o superiore a 5.000 euro, possono accedere al concordato.

I contribuenti soggetti agli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA) incontrano specifiche restrizioni nell'accesso al concordato preventivo biennale. Tra queste, l'articolo 11 del D.Lgs. n. 13/2024 individua delle precise cause di esclusione, impedendo la partecipazione alla procedura di concordato a coloro che:

  • Non hanno presentato la dichiarazione dei redditi (Mod. REDDITI) per almeno uno dei tre periodi d'imposta precedenti a quelli per cui si applica il concordato, nonostante fossero obbligati a farlo;
  • Sono stati condannati per reati quali false comunicazioni sociali, riciclaggio, o impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, se tali condanne sono state emesse negli ultimi tre periodi d'imposta antecedenti a quelli di applicazione del concordato.

Queste condizioni mirano a garantire che l'accesso al concordato preventivo biennale sia riservato a contribuenti che dimostrano un comportamento fiscale trasparente e conforme alle normative vigenti.

CONCORDATO PER I CONTRIBUENTI FORFETTARI

L'articolo 7, comma 2, del Decreto Legislativo n. 13/2024 introduce una disposizione particolare per i contribuenti in regime forfettario, prevedendo che l'applicazione del concordato preventivo biennale a loro favore sia circoscritta, in modo sperimentale, all'anno 2024.

L'articolo 24 del Decreto Legislativo n. 13/2024 stabilisce cause specifiche di esclusione per i soggetti in regime forfettario che intendono accedere al concordato preventivo:

  • Soggetti che hanno avviato l'attività nell'anno fiscale immediatamente precedente a quello di riferimento per la proposta di concordato;
  • Soggetti con debiti tributari o contributivi superiori a 5.000 euro (interessi e sanzioni incluse);
  • Soggetti che rientrano nelle cause di esclusione previste dall'art. 11 del D.Lgs. n. 13/2024, quali la mancata presentazione del Mod. REDDITI per almeno uno dei tre periodi d'imposta precedenti e la condanna per reati quali false comunicazioni sociali, riciclaggio, o impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nei tre anni fiscali antecedenti a quello di applicazione del concordato.
EFFETTI DEL CONCORDATO PREVENTIVO

Durante il periodo di validità del concordato preventivo, i contribuenti verseranno le imposte sui redditi e l'IRAP basandosi sul "reddito concordato", come specificato dall'articolo 19 del D.Lgs. n. 13/2024.

Variazioni effettive, sia in aumento che in diminuzione, del reddito o del valore della produzione netta non influenzano la determinazione delle imposte sui redditi, dell'IRAP e dei contributi previdenziali obbligatori, benché vi sia la possibilità per i contribuenti di versare i contributi sulla base del reddito effettivo qualora questo sia superiore a quello concordato.

Inoltre, modifiche normative prevedono che, in presenza di minori redditi o valori della produzione netta che superino il 50% rispetto al concordato, a seguito di circostanze eccezionali definite da un Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), il concordato cessa di avere effetto dal periodo d'imposta in cui si verifica tale discrepanza. La normativa applica principi analoghi anche ai soggetti in regime forfettario, come indicato dall'art. 30, che pertanto verseranno l'imposta sostitutiva sul reddito concordato, trascurando variazioni effettive del reddito.

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dott. Mario Clericuzio - Dottore Commercialista e Revisore Legale